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BENEFICIARI:
Allevatori che effettuano consegne di latte titolari di dichiarazione di consegna nel luglio 2016: esclusi quelli in vendite dirette. PEC: obbligatoria.
Entità del contributo: 14 euro / 100 kg di latte non prodotto.
VINCOLI E IMPEGNI:
La riduzione deve essere effettuata in uno dei seguenti periodi:
ottobre-novembre-dicembre 2016
novembre-dicembre 2016 e gennaio 2017
dicembre 2016 e gennaio-febbraio 2017
gennaio-febbraio-marzo 2017
La riduzione della produzione non deve essere superiore al 50% rispetto al periodo di riferimento (è il corrispondente trimestre dell’anno precedente) e non inferiore a 1500 kg.
Esempio: l’allevatore ha consegnato, nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2015, 1000 ql di latte; nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2016 si impegna a produrre al massimo 500 ql. e almeno 15 ql. A queste condizioni, può presentare la domanda di sostegno.
Tipologia di domanda: a) domanda di sostegno; b) domanda di pagamento
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
-su SIAN in proprio o tramite un CAA
SCADENZE PER LE DOMANDE DI SOSTEGNO:
A) Entro il 21 settembre 2016 ore 12.00 per il primo periodo di ridu-zione: ottobre- novembre- dicembre 2016
B) Entro il 12 ottobre 2016 ore 12.00 per il secondo periodo di riduzio ne: novembre- dicembre 2016 e gennaio 2017
C) Entro il 9 novembre 2016 ore 12.00 per il terzo periodo di riduzio ne: dicembre 2016 e gennaio- febbraio 2017
D) Entro il 7 dicembre 2016 ore 12.00 per il quarto periodo di riduzio ne: gennaio- febbraio- marzo 2017
Scadenza per le domande di pagamento
Entro 45 giorni successivi al termine del periodo di riduzione.
ULTERIORI VINCOLI E CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ
L’azienda può presentare solo una domanda: nel caso fossero presentate due domande, entrambe saranno considerate inammissibili
Eccezione: chi ha presentato domanda per il primo periodo può presentarne un’altre per il quarto periodo
Il quantitativo dichiarato nel periodo di riduzione deve essere inferiore a quello di riferimento.
AIUTO PER LA RIDUZIONE TEMPORANEA DELLA PRODUZIONE DI LATTE
Con il regolamento in corso di adozione, l’Unione Europea stabilisce un aiuto per la riduzione temporanea delle consegne del latte di vacca. La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore richiedente, nell’arco di un trimestre ("periodo di riduzione") in rapporto alla produzione realizzata nello stesso periodo dell’anno precedente ("periodo di riferimento"), in base a determinate condizioni previste dal regolamento stesso.
L’aiuto viene concesso su specifica richiesta dei pro-duttori di latte di vacca consegnato ai primi acquirenti. Il produttore deve risultare in attività nel mese di luglio 2016.
L’aiuto concerne, per ciascun richiedente ammissibile, un quantitativo di riduzione di consegna del latte vaccino che non sia maggiore del 50% della quantità totale di latte di vacca consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riferimento, e non inferiore a 1.500 kg (quantità massima e quantità minima di riduzione).
L’aiuto dell’Unione Europea è fissato a 14,00 euro/100 kg di latte di vacca per il volume corrispondente alla differenza tra il latte di vacca consegnato nel peri-odo di riferimento e il latte di vacca consegnato durante il periodo di riduzione. La durata dell’intervento dipende dalle risorse finanziarie disponibili rispetto alle richieste avanzate a livello dell’Unione Europea.