28 Febbraio 2011
Dopo la Legge 122/2010 e le prime circolari attuative – LA NUOVA PREVIDENZA DAL 1° GENNAIO 2011

Molte le innovazioni peggiorative, tra le quali lo slittamento delle
finestre di uscita di circa 12 mesi rispetto alle precedenti
Sono “salvi” dalla modifica legislativa coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il 31.12.2010

            Con l’entrata in vigore della Legge 122/2010, moltissime innovazioni sono state introdotte nel sistema previdenziale e pensionistico previgente;
tentiamo, con queste note, di sintetizzare alcuni degli aspetti più salienti della normativa stessa e le ricadute pratiche su coloro che si stanno approssimando ai requisiti per l’attribuzione dei benefici pensionistici.

LE NUOVE DECORRENZE DELLE PENSIONI

Innanzitutto bisogna fare una netta distinzione tra i soggetti che, alla data del 31.12.2010, hanno maturati i requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità e coloro che maturano tali requisiti a far data dal 01.01.2011:
per i primi nulla cambia, perché le finestre di uscita rimangono quelle precedentemente in vigore e stabilite con la Legge di riforma previdenziale 247/ 2007 e decorrente dal 01.01.2008 (ad esempio, un lavoratore autonomo che raggiunge i 40 anni di contribuzione al 31.12.2010, la finestra di uscita per la pensione di anzianità si apre sei mesi dopo e , quindi, a decorrere dal 01.07.2011).
Tutto, invece, cambia per coloro che maturano i requisiti di Legge dal 1° gennaio 2011 in poi; in questo caso le cosiddette “finestre” di uscita per anzianità e vecchiaia si inaspriscono e diventano “mobili” e, cioè, c’è la maturazione mensile del requisito, anzichè la maturazione trimestrale precedentemente in vigore.
Quindi, per i lavoratori dipendenti ed autonomi che, a partire dal 01.01.2011, maturano i 40 anni di contributi, oppure raggiungono età e contribuzione sia per il diritto alla pensione di anzianità ed alla pensione di vecchiaia, le decorrenze delle “finestre” di uscita precedentemente fissate (Legge 247/2007), sono modificate e si aprono come segue:
- 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti, per i lavoratori autonomi.
Per esemplificare, un lavoratore autonomo che matura 40 anni di contribuzione entro la fine di gennaio 2011, potrà usufruire della pensione di anzianità 18 mesi dopo e, quindi, dal 01.08.2012;
un lavoratore dipendente, nelle stesse condizioni, otterrà la pensione 12 mesi dopo la maturazione del requisito e, quindi, dal 01.02.2012.

Lo stesso differimento, come sopra anticipato, vale anche per le decorrenze delle pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità maturate con le quote di età più contribuzione.

PENSIONI DELLA GESTIONE SEPARATA E DA TOTALIZZAZIONE

La stessa regola del trattamento pensionistico differito di 18 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti di Legge (ovviamente per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 01.01.2011), vale anche per coloro che sono iscritti alla gestione separata (pensioni VOAUT) e per coloro che raggiungono i 40 anni di contribuzione in regime di totalizzazione dei periodi contributivi versati in diversi istituti previdenziali come INPS, INPDAP, Casse Professionali ecc, (VOTOT);
per le pensioni  di inabilità e superstiti, derivanti dalla totalizzazione, non si applica nessuna finestra, ma la decorrenza è il primo giorno del mese successivo al riconoscimento dell’inabilità (IOTOT) o al decesso del dante causa (SOTOT).

DEROGA PER GLI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ANTE 20.07.2007

I soggetti autorizzati ai versamenti volontari ante 20 luglio 2007, possono usufruire della deroga prevista dalla Legge 243/2004 per le pensioni di anzianità (57 anni di età più 35 anni di contributi e 3 mesi di finestra per i lavoratori dipendenti e 58 anni di età più 35 anni di contributi più 6 mesi di finestra per i lavoratori autonomi), solo nel caso in cui gli stessi abbiano raggiunto il doppio requisito (età più contributi) entro il 31.12.2010;
per coloro che, pur autorizzati ai v.v. ante 20.07.2007, raggiungono il doppio requisito dal 01.01.2011 in poi, vale sempre l’agevolazione dell’età e della contribuzione ridotta (“cristallizzata” al 2007), ma le finestre di uscita da applicare sono quelle introdotte dalla Legge 122/2010 e cioè il doppio requisito “agevolato” più 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi.

APPLICAZIONI DELLE PRECEDENTI DECORRENZE: CATEGORIE INTERESSATE

Oltre alla parziale deroga per i prosecutori volontari (di cui sopra), le decorrenze con le finestre trimestrali e semestrali si continuano ad applicare in casi particolari:
- a favore dei lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso al 30.06.2010 e che maturavano i requisiti per andare in pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- a favore dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento dei limiti di età (ad esempio lavoratori con particolari patenti o brevetti, come il personale di volo ed i lavoratori marittimi).

Inoltre, le decorrenze trimestrali e semestrali previste dalla Legge 247/2007, continuano ad applicarsi - nei limiti di 10.000 lavoratori - allorquando trattasi di:
- lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati in data anteriore al 30.04.2010 e raggiungono i requisiti pensionistici prima della scadenza della mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga, con accordi stipulati prima del 30.04.2010;
-lavoratori (settore credito) che beneficiano di un assegno a carico del fondo di solidarietà del settore.
Il monitoraggio per determinare i 10.000 lavoratori che, sulla base della cessazione del rapporto di lavoro potranno godere delle decorrenze più favorevoli, è affidato all’INPS.

Vista la complessità della materia trattata, si raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi presso gli Uffici zonali di Bormio, Tirano, Morbegno e Chiavenna o presso l’Ufficio provinciale di Sondrio del Patronato EPACA (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura), ove riceveranno la più ampia, competente e gratuita assistenza per la verifica della loro posizione assicurativa, per il calcolo dell’importo e della decorrenza della pensione ed ogni altra assistenza correlata.

                                                                                              Il Responsabile Provinciale
                                                                                                          (Fabio Fancoli)

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